TAVOLO TECNICO NAZIONALE

Donne, culture, violenze

Roma, 6 dicembre 2012 ore 13.00 – 18.00

Suprema Corte di Cassazione  Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, Roma

Il convegno si propone di approfondire il tema della violenza verso le donne che ha ormai assunto le caratteristiche di un vero sterminio: un femminicidio.

Con una riflessione in un’ottica sistemica di interesse per giuristi, medici, psicologi, magistrati e giornalisti verrà analizzata la normativa italiana ed europea, e approfonditi sia gli approcci istituzionali sia le modalità di comunicazione.

Obiettivo del tavolo è  far acquisire alle donne la consapevolezza della propria forza e della propria identità, stimolando assistenza giuridica, socio-psicologica, sanitaria ed ottenere l’ impegno delle istituzioni  per giungere ad una cultura della prevenzione e non della sola riparazione.

Attraverso un percorso articolato in quattro sessioni, si vuole quindi indicare una strategia che consenta – coinvolgendo famiglia, scuola ed istituzioni –  di fermare questa deriva di violenza e sopraffazione.

 

Introduzione della Presidente nazionale A.G.I.

Prof. Avv. Anna La Rana

 

L’A.G.I. (Associazione Giuriste Italiane) di cui ho l’onore di rappresentare, attraverso gli anni più volte ha trattato il tema della violenza alle Donne, violenza che oggigiorno ha assunto dimensioni sproporzionate ed assurde e certamente il fattore socio-culturale-politico-religioso deve necessariamente assumere rilievo di grande riflessione se veramente si vuole costruire per il futuro dei nostri figli e di tutto il genere umano una realtà più comprensibile, a misura di uomo, a misura di amore.

L’A.G.I., nata nel 1935, sul territorio nazionale rappresenta una delle più antiche Associazioni di Giuriste interessate alla trattazione, tra le altre tematiche, della condizione femminile: così per la “tutela della lavoratrice madre per il lavoro autonomo”, legge personalmente e positivamente portata avanti con l’aiuto dell’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) di cui facevo parte, così per il primo codice inneggiato alla parità “color cipria” trattato da me e da Alma Cappiello, allora vice presidente A.G.I., con riunioni fino a tarda ora presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, con presidenza Craxi, così per la proposizione della carriera per il servizio militare femminile (all’epoca se ne interessò Spadolini) ….. o per il riconoscimento giuridico alle Giuriste ultraquarantenni ad entrare nel mondo del lavoro con la mansione di Giudice di Pace e tante ne sono entrate nel Tribunale di Napoli di Giuriste facenti parte della sezione A.G.I. di Napoli grazie ad una proposta, frutto di un’assemblea, inviata al Ministro di Grazia e Giustizia ……: insomma veramente numerose sono state e a tutt’oggi sono le proposte che le Giuriste portano avanti positivamente a favore delle  Donne.

 

L’A.G.I. a livello internazionale fa parte di una Federazione di Giuriste (F.I.F.C.J.), nata in un periodo successivo a quello dell’A.G.I. e che si propone in campo internazionale la difesa ed il progredire della donna con l’eliminazione di ogni forma di violenza vuoi in Africa, che in Europa, in America latina (Brasile, Argentina, Perù, …..) e perfino recentemente in Cina.

 

La Federazione denominata «FEDERATION INTERNATIONALE DES FEMMES DES CARRIERES JURIDIQUES » rappresenta un organizzazione internazionale non governativa.

All’art. 2 espressamente recita:

Dans l’exercice de ses activités, la Fédération s’inspire des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et consacrés dans la Déclaration Universelle des Droits Humains,réaffirmés dans la Convention sur l’Elimination de toutes les Discriminations à l’égard des Femmes, ainsi que dans les résolutions, déclarations, conventions et recommandations de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ayant pour objet d’éliminer toutes les formes de discriminations, sans distinction aucune, et de promouvoir l’égalité de droits des hommes et des femmes. En conséquence, la Fédération se donne pour tâche :

  1. a) de répandre parmi ses membres et dans leurs milieux professionnel, social et familial,la connaissance des dits principes ;
  2. b) d’encourager et d’aider ses membres dans leur action auprès des Parlements,Gouvernements, de toutes autorités compétentes et de l’opinion publique pour que les législations nationales soient ou deviennent conformes à ces principes et qu’ils soient réellement appliqués dans la pratique judiciaire et sociale.

Dal 7 al 12 maggio del 2012 in Portogallo a Porto la F.I.F.C.J. (Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques), ha trattato la violenza domestica inviando a ciascuna nazione, facente parte della Federazione, un caso di violenza denominato “Louise et Jean” e chiedendo ad esse nazioni la trattazione della questione dal punto di vista civile e penale. La ricerca da me effettuata ha riscosso molta attenzione e l’obiettivo personale è quello di concentrare in Italia una proposta legislativa da fare adottare anche alle altre nazioni.

Il caso (che si riporta di seguito), trattava di due soggetti: Luisa e Gianni e della violenza che Gianni perpetrava ai danni di Luisa, medico, della sua professione e di suo figlio, con conseguenti personale e studiate annotazioni del diritto penale e del diritto civile italiano in risposta alle domande che venivano fatte nel questionario (così anche per l’ordinamento giuridico degli altri paesi da parte di sezioni di Giuriste di altre nazioni, lavoro finalizzato all’applicazione e comparazione in tema del diritto nei vari stati).

Dal 2009 le Nazioni Unite parlano di femmi­nicidio ma i provvedimenti e la loro forma non possono e non devono bastare se non si attiva la coscienza sociale di ogni individuo, sia attraverso l’azione educativa fin dall’infanzia che attraverso il rispetto delle leggi, sia civili che penali.

Dalle cronache si è letto che nel mondo sono oltre 600 milioni le donne che subiscono violenze fisiche o sessuali e in Italia oltre 7 milioni. In Italia, in meno di un anno, ben 113 donne sono state assassinate e di queste ben 73 uccise da un componente di famiglia o da un ex fidanzato.

Nel sud Italia e più precisamente tra Napoli e Caserta, in pochi giorni una donna è stata ammazzata dal marito ed altre due gravemente ferite. La Camera ed il Senato non si sono ancora pronunciati in maniera chiara su tale assurde e abominevoli vicende: si parla di “femminicidio”, una strage da fermare, ma che ancora oggi è tutto da varare.

Certamente sono tante le organizzazio­ni, da quelle per la difesa dei diritti umani alle ong, dalla politica alla società civile, che, in tutto il mondo, si stanno attivando.

Le Donne massacrate, mal­trattate, seviziate, stuprate, il più delle volte dal proprio uomo: per Telefono Rosa nell’82% dei casi la violenza è ripetuta, nell’81% i figli assi­stono agli abusi, e il mostro è in casa. Le violenze, nel 2012, sono infatti au­mentate nei rapporti d’amore (85% sul totale). «Solo al soccorso “Violenza ses­suale e domestica” della Mangiagalli di Milano sono state assistite, in 17 an­ni, più di 10 mila vittime – racconta la ginecologa Alessandra Kustermann fondatrice del servizio sos violenza – so­lo nel 2012 sono già arrivate 550 perso­ne».

Da questi dati il via alla tecnica trattazione odierna che certamente non si fermerà qui ma sarà l’inizio di una lunga e continua indagine a livello nazione d internazionale per addivenire, al più presto, ad una sicura e seria legislazione “pro donna”.

 

OPUSCOLO

 

Narrativa e trattazione giuridica di un caso:

 

LOUISE ET JEAN

 

Il presente lavoro è stato presentato dalla Presidente dell’A.G.I. (Associazione Giuriste Italiane) Avv. Anna La Rana nel Congresso Internazionale delle Giuriste (F.I.F.C.J.) il giorno 9 maggio 2012 a Porto (Portogallo) in un Congresso sulla tematica della violenza alle donne in campo internazionale.

L’Avv. Anna La Rana attraverso il questionario che è stato trasmesso a tutte le Giuriste aderenti alla Federazione, ha presentato la Legislazione Italiana in tema.

Il presente opuscolo vuole essere di aiuto e di guida alle donne che si trovano in casi di violenze secondo la fattispecie presentata.

 

Louise e Jean hanno cominciato a vivere insieme, poco dopo il loro incontro durante le vacanze estive nell’anno 2007.

Insieme acquistarono l’appartamento, dove sono andati a vivere.  Louise era divorziata e suo figlio, Louis, nato nel 1997, abitava con lei.  Louise era medico cardiologo, e con tre colleghi, era proprietaria di una clinica. Voleva fare danaro a sufficienza per andare negli Stati Uniti ed incrementare le sue conoscenze di cardiologia.

Jean non era mai stato sposato. Era professore di Diritto in una  università privata. Voleva cominciare a preparare il suo dottorato.  Fin dall’inizio della loro relazione Jean aveva l’abitudine di  chiedere a Louise di raccontargli con chi era stata durante la giornata, dove era andata e con chi.

Spesso le inviava degli SMS per chiedere dove era, a che ora si potevano incontrare o a che ora sarebbe ritornata a casa.

Louise trovava divertente questo atteggiamento di Jean, e si diceva “… è molto innamorato,  non può fare a meno di me! …”.

Il lavoro di Louise esigeva molto tempo ed una grande dedizione, ma  economicamente era redditizio.

Alla fine dell’anno del 2008, Jean non si è visto rinnovare il contratto di lavoro all’università. Allora decise di restare a casa per lavorare alla tesi di dottorato.

Dinanzi a questa situazione per non diminuire il loro livello di vita, poiché Jean sarebbe stato molto tempo in casa, concordemente decisero di ridurre l’orario di lavoro della loro donna delle pulizie.

Toccava a Jean di occuparsi delle piccole cose del  quotidiano, quelle che la donna delle pulizie non aveva il tempo di fare e a Louise pagare le spese.  Dopo alcuni mesi, Jean ha cominciato a dire a Louise, quando arrivava a casa, che non trovava normale che tornasse sempre molto tardi la sera e più di una volta, aggiunse “… hai  certamente qualcuno nella tua clinica con cui ti diverti …”. Altre volte Jean chiedeva a Louise dove e con chi era andata dopo essere uscita dal lavoro.

Queste osservazioni di Jean venivano fatte quasi sempre alla presenza del figlio Louis.

Una sera, Louise ritornò alla casa e mostrò a suo figlio un pullover che gli aveva comprato, come pure una collana ed una sciarpa per sé stessa.

Vedendo ciò e alla presenza di Louis, Jean le disse “… Non sai amministrare il denaro! Ma, che bella sciarpa! Chi vuoi attirare? Uno dei tuoi malati? poveri stupidi! …”.  In queste occasioni, Louise che non amava simili osservazioni, non  rispondeva a Jean.

Le sere di domenica, Élise, amica di Louise, aveva l’abitudine di fare visita a Louise per prendere un tè, chiacchierare e, talvolta, andavano insieme al cinema o cenavano in un ristorante.

Nei primi tempi di vita in comune, anche Jean chiacchierava con Élise ed usciva con le due donne.  Dopo essere stato licenziato, ogni volta che Élise arrivava, Jean si chiudeva  nella sua camera e rifiutava sempre di accompagnare le due donne  quando uscivano. In queste circostanze, quando Louise ritornava a casa, trovava  la porta della sua camera chiusa con la chiave.

Era obbligata ad andare a dormire col figlio, nella camera del ragazzo.

Louise attribuiva il cambiamento del comportamento di Jean al licenziamento dall’università ed allo stress per la preparazione della tesi di dottorato.

Quando gli amici/amiche o colleghi di Louise l’invitavano ad andare al  cinema, o a cenare, Louise rifiutava questi inviti o inventava delle  scuse per non avere dei problemi con Jean. Spesso Louise prendeva l’iniziativa di invitare Jean ad andare al  cinema o a cena, allora Jean rifiutava dicendo che non si poteva permettere questo genere di spese e che non voleva dipendere da una donna per pagare i suoi svaghi.

La notte, a letto, Jean si allontanava da Louise, ed ogni volta che lei  provava ad avvicinarsi restava immobile, se provava a dargli  un bacio, girava la testa.

Una notte, le disse “… non so cosa è hai fatto durante tutto il giorno …”. Una sera in cui erano invitati a cena da amici comuni, e  mentre Louise si truccava, Jean ha detto “… Non so per chi  ti  trucchi i tuoi amici della clinica non ci saranno!…”.

Quella sera in presenza dei loro amici, Jean si è voltato verso Louise e  le ha detto  “… Taccio! parli sempre, e dici solamente delle sciocchezze! Sei insopportabile!”.

Ritornati a casa, Louise decise di dormire nella camera del figlio.

L’indomani, Jean andò alla clinica da Louise e dei suoi colleghi, e, aprendo la porta senza avere chiesto l’autorizzazione, entrò nella stanza di Louise e gridò “… Voglio vedere chi è l’uomo con il quale ti diverti! …”.

In quel momento Louise riceveva, per la prima volta, un imprenditore famoso ed era intenta a visitarlo.  Sorpresa e confusa per l’atteggiamento di Jean, Louise gli disse di uscire immediatamente dalla sua stanza. In risposta, Jean gridò “… Putttana, non sei  che una puttana e prese un vaso con dei fiori e lo scagliò sulla testa di  Louise …”. Sbalordito e spaventato l’imprenditore abbandonò velocemente lo studio di  Louise e la clinica. I segretari della clinica ed i colleghi di Louise entrarono, allora, nello studio di Louise ed obbligarono Jean ad andaresene.

Per tutto questo tempo non smise di gridare “… Che puttana di collega che avete!  A casa non voglio avere più nulla a che fare con lei, ed è già da molto tempo che non la tocco e viene qui per trovare degli uomini! …”.

Nel frattempo, nella sala di attesa della clinica parecchie persone ascoltavano le parole di Jean.

Il giorno stesso, Louise decise di troncare la sua relazione con Jean. Passò  a scuola a prendere suo figlio ed andò a dormire da Élise.  Il giorno seguente, Louise andò a casa per prendere dei vestiti ed altri oggetti suoi e di suo figlio. Ma non riuscì  ad entrare perché la serratura della porta era stata cambiata.

 

 

QUESTIONARIO

 

Rispetto all’Ordinamento Giuridico del vostro Paese, indicate per favore:

1 – la condotta di Jean verso Louise integra un reato o più reati?

2 – in caso affermativo, quale reato o reati?

3 – sul presupposto che uno di questi reati prevede e punisce la violenza contro le donne in famiglia, volete indicare la sua definizione, e se questo reato è incluso nel Codice Penale o in una legge speciale.

4 – da quando?

5 – se è incluso nel Codice Penale, potete indicare il Capitolo o il Sezione che lo include?

6 – se è incluso in una legge speciale, potete indicare il nome di questa legge?

7 – potete riprodurre la norma in questione?

8 – quale è prevista la pena per questo reato?

9 – sono previste delle pene accessorie?

10 – se Louise non sporge querela contro Jean, il processo si avvia di ufficio?

11 – se non inizia un processo, Louise può beneficiare di misure di protezione?

12 – in caso affermativo, quali?

13 – disposte da chi?

14 – se in presenza di questi eventi, un processo contro Jean è cominciato, Louise può chiedere una misura di protezione?

15 – in caso affermativo, quale? A chi?

16 – se Louise sporge querela ed il Pubblico Ministero tarda a procedere, che può fare Louise?

17 – nel quadro del processo menzionato, Jean può essere sottoposto a misure per salvaguardare la sicurezza di Louise o impedire la prosecuzione dell’attività criminale?

18 – in caso affermativo, quali misure possono essere applicate e da chi?

19 – esiste una procedura per valutare il rischio per la vita, la sicurezza o l’integrità della vittima?

20 – in caso affermativo, quale?

21 – quale iniziativa Louise può adottare per potere rientrare in casa?

22 – per reati come quello commesso da Jean, la legge stabilisce dei termini massimi per la fase delle indagini, elevare una imputazione e fissare l’udienza pubblica?

23 – in caso affermativo, quali?

24 – se Louise vuole chiedere un risarcimento a Jean, in ragione dei fatti esposti, può farlo nel processo?

25 – in ipotesi negativa, indicate ciò che può fare Louise.

26 – in caso affermativo, indicate per quali danni può Louise chiedere un risarcimento?

27 – considerando la Giurisprudenza del vostro Paese, indicate l’importo del risarcimento che Louise riceverebbe.

28 – esiste egli un meccanismo legale che permetta a Louise di ricevere un risarcimento prima che il processo sia finito?

29 – in media, che tempo intercorre tra la data di inizio e quella della decisione di un Tribunale di primo grado, in un processo per un reato identico a quello commesso da Jean?

30 – se Jean fosse stato il padre di Louis, la sua condanna come autore del reato indicato avrebbe qualche conseguenza legale relativamente alle sue responsabilità di genitore?

31 – indicate delle peculiarità della Legislazione nazionale del vostro Paese su questa materia, che credete utili.

 

 

RISPOSTE QUESTIONARIO

 

1)   La condotta di Jean verso Louise integra plurime fattispecie di reati.

2) In particolare, in relazione alle offese pronunciate nei confronti della donna, in presenza di terze persone, quello di  diffamazione (articolo 595 Cp, Libro secondo “Dei delitti in particolare”, Titolo XII “Delitti contro la persona”); al vaso scagliato sulla testa, durante l’irruzione nella stanza di Louise in clinica, quello di lesioni personali (articolo 582 Cp, Libro secondo “Dei delitti in particolare”, Titolo XII “Delitti contro la persona”), ove Louise abbia riportato delle conseguenze fisiche, oggettivamente riscontrabili; quello di violenza privata (articolo 610 Cp, Libro secondo “Dei delitti in particolare”, Titolo XII “Delitti contro la persona”) con riguardo al segmento di condotta col quale Jean ha impedito a Louise di rientrare in casa, cambiando la serratura della porta; quello di atti persecutori (articolo 612-bis Cp, Libro secondo “Dei delitti in particolare”, Titolo XII “Delitti contro la persona”), per avere Jean molestato Louise in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita.

3) Il reato che prevede e punisce la violenza contro le donne in famiglia, definito “Atti persecutori” e disciplinato dall’articolo 612-bis del Codice penale (Libro secondo “Dei delitti in particolare”, Titolo XII “Delitti contro la persona”), così recita “… chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per la incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita …”.

4) Il reato è stato introdotto con decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009 n. 38  “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”.

5) Il reato di atti persecutori (cd. stalking) è stato inserito nel Libro II (“dei delitti in particolare”) del Codice Penale, Titolo XII (“dei delitti contro la persona”), Sezione III (“dei delitti contro la libertà morale”).

6) Il reato, come detto, è incluso nel Codice Penale.

7) [I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per la incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

[II] La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

[III] La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

[IV] Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.  

8) Le pene previste sono quelle indicate ai commi I, II e III dello stesso articolo.

9) Non sono previste pene accessorie.

10) Malgrado, nel caso di Louise, si configuri una procedibilità a querela per il delitto di cui all’articolo 612-bis Cp, la connessione con quello di violenza privata – procedibile di ufficio – rende applicabile il IV comma della già citata disposizione di cui all’articolo 612-bis Cp (Libro secondo “Dei delitti in particolare”, Titolo XII “Delitti contro la persona”), essendo ipotizzabile che Jean abbia commesso più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, secondo il dettato dell’articolo 12 Codice di procedura penale.

11-12-13)  La proiezione integralmente incentrata sulla tutela della vittima del reato di atti persecutori ha stimolato il redattore della novella ad introdurre una forma di tutela della persona offesa indipendente dall’incardinamento del procedimento penale, nella forma dell’ammonimento del Questore, ai sensi dell’articolo 8 D.L. 11/09, finalizzato a colpire quei comportamenti assillanti non ancora giunti alla loro massima espressione, sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo, fornendo cioè assistenza anticipata alla vittima rispetto alla attivazione dello strumentario penalistico. In altri termini, si attiva una procedura di stampo amministrativo, improntata alla informalità ed affidata al Questore – organo vertice della Amministrazione locale di Pubblica Sicurezza – il quale, attraverso l’avvio di una procedura di ammonimento, diffida lo stalker a desistere dal proprio assillante comportamento, interrompendo qualsiasi interferenza nella vita della vittima, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Laddove l’ammonito non ottemperi al contenuto del provvedimento questorile, l’inosservanza si ripercuote sul piano della procedibilità del reato di atti persecutori, per il quale non occorre più la querela.

14-15) Louise può farsi promotrice di istanza di adozione dei divieti di cui ai punti 17 e 18, ma la richiesta formale al Giudice (delle indagini preliminari) deve necessariamente provenire dal Pubblico Ministero.

 16) Se il Pubblico Ministero, a seguito della querela di Louise, non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine stabilito dalla Legge o prorogato dal Giudice, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello –anche su richiesta di Louise – dispone con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari e formula le sue richieste entro 30 giorni dal decreto di avocazione.

17-18)  Nella ipotesi in cui la querela sia stata presentata o il reato, per l’inosservanza del provvedimento questorile, si sia attivato di ufficio, il Giudice per le indagini preliminari (esclusivamente su richiesta del Pubblico Ministero, assegnatario del processo) può disporre delle misure cautelari personali – previste dagli articoli 282 ter e 282  quater del Codice di procedura penale (introdotti dall’articolo 9 del richiamato decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009 n. 38) – quali il divieto di avvicinamento di Jean ai luoghi (anche di lavoro) frequentati dalla persona offesa (comma 1), o  da prossimi congiunti, o da persone con la persona offesa conviventi o legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone (comma 2); il divieto di comunicare con le persone di cui ai commi 1 e 2 (comma 3). Di questi divieti è prescritta la comunicazione alla autorità di Pubblica Sicurezza competente, ai servizi socio-assistenziali del territorio ed alla persona offesa, la quale può farsi promotrice di istanza di adozione di detti divieti, ma la richiesta formale al Giudice delle indagini preliminari, che, per Legge, può applicarle, deve, necessariamente, provenire dal Pubblico Ministero.

19-20) Nell’Ordinamento italiano non esiste alcuna procedura per valutare il rischio per la vita, la sicurezza o la integrità della vittima. L’articolo 11 del Decreto citato in tema di “Misure di sostegno delle vittime del reato di atti persecutori” prevede che le Forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, una volta ricevuta notizia del reato di atti persecutori, forniscano alla vittima tutte le informazioni relative ai “Centri anti-violenza” presenti sul territorio, con particolare riferimento a quelli esistenti nelle vicinanze del luogo dove questa ha la residenza.  In particolare, con l’articolo 12 è stato istituito un numero verde nazionale  (15222) a favore delle vittime degli atti persecutori, i cui Operatori forniscono la prima assistenza, anche di carattere psicologico-giuridico.

21) Per rientrare in casa, Louise non può ricorrere ad azioni di forza (potendo rendersi colpevole del  reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) bensì deve rivolgersi o al Magistrato civile, proponendo un’azione di reintegrazione, ai sensi dell’articolo 1168 del Codice Civile (“ Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio chiedere conto l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”) ovvero, a quello penale, richiedendo, solo alla conclusione del processo per violenza privata, la “restituzione” dell’appartamento, pronuncia che il Giudice deve adottare in esito alla dichiarazione di responsabilità di Jean. In alternativa, Louise potrebbe rivolgersi alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale potrebbe esperire un tentativo, bonario, di ricondurre Jean alla ragione, consentendo, nuovamente, l’ingresso in casa di Louise.

22-23) Il reato più grave commesso da Jean è, indubbiamente, quello di atti persecutori, per il quale la Legge prevede un termine massimo di sei mesi per lo svolgimento delle indagini preliminari e la formulazione di una imputazione, a meno che il Pubblico Ministero procedente non si determini a richiedere al GIP l’archiviazione. Quanto alla (prima) udienza dibattimentale, purtroppo, l’Ordinamento italiano non prevede alcun termine, nel senso che, trascorsi sei mesi, l’Inquirente non può più svolgere indagini, ma non è prevista alcuna sanzione se non formula l’imputazione e richiede, tempestivamente, la citazione diretta a giudizio.

24-25) Certamente, Louise, dopo che si è costituita parte civile, con l’assistenza di un Avvocato difensore, in sede di rassegnazione di conclusioni, prima della decisione di primo grado da parte del Giudice, può richiedere un risarcimento del danno, quantificandone l’importo, ovvero il riconoscimento di una provvisionale (per legge, provvisoriamente esecutiva) nella misura in cui dimostri di avere risentito un danno patrimonialmente apprezzabile e nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

26) Louise può richiedere, in sede penale, il risarcimento dei danni tanto di natura morale quanto di natura materiale. I primi connessi alla sofferenza che ha riportato (il discredito subito con gli amici o con i colleghi per l’atteggiamento tenuto da Jean ) a seguito del comportamento di Jean, i secondi relativi alla diminuzione (o al mancato incremento) economico derivante dalla condotta di Jean (ad esempio, l’aver dovuto rinunciare al conferimento dell’incarico da parte del noto imprenditore).

27) I parametri per la quantificazione del danno sono determinati da norme di natura civilistica, che non trovano, però, automatismi applicativi, derivando la determinazione dell’ammontare da una serie di elementi non prevedibili anticipatamente o rimanendo, comunque, soggetti ad una valutazione equitativa da parte del Giudice.

28) Non esiste, in sede penale, un meccanismo che permetta a Louise di ricevere un risarcimento prima che il processo sia concluso, mentre, in sede civile – ma, prima che, in sede penale, vi sia la costituzione di parte civile (che, ai sensi dell’art. 75 del Codice di Procedura Penale, comporta il trasferimento dell’azione civile, proposta davanti al Giudice Civile, nel processo penale) – avviando una azione tendente a far riconoscere la responsabilità di Jean per il suo comportamento persecutorio, può domandarsi, anche prima che venga emessa la sentenza definitiva, il riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale, a condizione che vi sia: 1) il fumus di fondatezza dell’azione; 2) il pericolo nel ritardo, dovuto alla perdita di garanzie che Jean, una volta riconosciuta la sua responsabilità, sia in grado di ottemperare alla condanna al risarcimento; 3) esista una condizione di bisogno, da parte di Louise, sia pure non collegata alla condotta di Jean. Proprio quest’ultimo requisito, sembra mancare, dal momento che Louise, per l’attività che svolge e la comproprietà della clinica, non versa in uno stato di bisogno. Onde, neppure in sede civile sarà possibile ricevere un qualche risarcimento.

29)  I tempi della Giustizia penale italiana sono particolarmente lunghi e la durata di un processo dipende da variabili non prevedibili anticipatamente. Spesso, l’assenza del Giudice, dei testimoni, l’impedimento dell’imputato o del suo difensore, comportano rinvii di mesi e, comunque, il numero enorme di processi che si celebrano ogni giorno in Italia fa si che, tra un rinvio della udienza ed un altro, intercorrano tempi considerevoli. In ogni caso, da un punto di vista meramente prognostico, è prevedibile che tra la data di inizio del procedimento e quella della decisione di primo grado trascorrano, almeno, un paio di anni.

30)  Se Jean fosse stato il padre di Louis ed il Giudice avesse ritenuto di infliggergli, per il/i reato/i commesso/i nei confronti di Louise, una pena superiore a cinque anni, ne sarebbe derivata – salvo che il Giudice non avesse stabilito di disporre altrimenti – l’interdizione legale (articolo 32 Cp) con la sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale per un periodo corrispondente alla misura della pena irrogata.

31) Il decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11, come convertito, rende finalmente giustizia alle molteplici istanze provenienti dalle cd. “vittime da stalking”, anche grazie alla previsione di nuovi strumenti procedimentali di garanzia. Il reato si realizza mediante azioni aggressive e moleste che, ripetute nel tempo, determinano una modifica delle condizioni di vita della vittima. Particolare novità presentano la cd. procedura di ammonimento da parte del Questore ed i divieti di avvicinamento ai luoghi (anche di lavoro) frequentati dalla persona offesa e da  congiunti o persone legate alla stessa da relazioni affettive.

 

Documentazione Aggiuntiva