Questionnaire:

  1. Pensez-vous que l’inclusion des femmes dans la composition du Congrès permet le changement de l’agenda parlementaire, en particulier sur les questions d’égalité des sexes et d’autres questions sociales (la représentation équilibrée des femmes, la loi de quotas, la ratification du Protocole Facultatif à la CEDAW ou la protection contre la violence sexiste, par example)?
  1. Y a-t-il une loi sur les quotas de femmes dans votre pays? Despuis quand?
  2. Y a-t-il une loi sur l’Égalité ou Parité dans votre pays? Expliquer son champ d’application.

 

Questionario

  1. Pensate che l’inclusione delle donne nella composizione del Congresso permette il cambiamento dell’agenda parlamentare, in particolare sulle domande di uguaglianza dei sessi e di altre domande sociali, la rappresentazione equilibrata delle donne, la legge di quote, il, ratifica del Protocollo Facoltativo al CEDAW o la protezione contro la violenza sessista, per esempio?
  1. c’è una legge sulle quote di donne nel vostro paese? Da quando?
  2. c’è una legge sull’uguaglianza o Parità nel vostro paese? Spiegare il suo campo di applicazione.

 

RISPOSTE

 

Certamente il protocollo CEDAW ha dato l’avvio all’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e ciò rapportandosi ai principali testi internazionali in materia di diritti umani e alle possibilità di ricorso nel caso che tali diritti umani vengono violati. Sappiamo bene che il protocollo facoltativo CEDAW è stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999.

Nell’ultimo Bureau presentammo le attuali discipline legislative presenti in ogni nazione a tutela della donna contro la violenza. Ora è opportuno rivisitarle per armonizzare tra queste discipline quella migliore.

Per l’Italia la disciplina a tutela della donna risulta, con tutte le forme di  protezione del legislatore, ancora rischiosa. Infatti la donna se denuncia la violenza dell’uomo che le sta vicino come marito o come amante (stalking art. 612-bis c.p.), molto spesso diventa vittima di femminicidio da parte dell’uomo per avere ella osato denunciarlo e ciò in quanto Questura, Associazioni, numero verde a tutela molto spesso, purtroppo, non raggiungono tale obiettivo.

Questo decreto stabilisce  i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile dalle pubbliche amministrazioni.

La legge 120/2011 aveva stabilito che nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati almeno un terzo dei membri debba appartenere “al genere meno rappresentato”, dunque alle donne, e che per il primo mandato di applicazione della legge la quota deve essere pari almeno a un quinto. Sulle società quotate è già stato adottato dalla Consob l’apposito regolamento (delibera Consob n. 18098/2012).

L’approvazione del regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge da parte del Consiglio dei ministri consente di disciplinare in maniera uniforme, per tutte le società interessate, la vigilanza sull’applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti. Le nuove regole consentono alle singole società a controllo pubblico di modificare i propri statuti per assicurare l’equilibrio tra i generi. L’equilibrio si considera raggiunto quando il genere meno rappresentato all’interno dell’organo amministrativo o di controllo ottiene almeno un terzo dei componenti eletti. Si stabilisce che l’obbligo di presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato divenga efficace dal primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del regolamento e per tre mandati consecutivi. Per assicurare la gradualità dell’applicazione del principio, si stabilisce che per il primo mandato al genere meno rappresentato va riservata una quota apri ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti.

Più precisamente il criterio delle c.d “quote” si applica solo per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del menzionato DPR  251/2012 (12 febbraio 2013).

Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto ( 20%) del numero dei componenti dell’organo. Per i successivi mandati la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari ad un terzo (33%).

 

      Ambito di applicazione 

(Art. 2) Le società costituite in Italia non quotate controllate ai sensi dell’articolo 2359 (primo e secondo comma) del codice civile da pubbliche amministrazioni (intendendosi per P.A. quelle definite nell’articolo 1,comma 2,del d.lgs 165/2001) dovranno prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale.

 

Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione del regolamento è affidata alla Presidenza del Consiglio – Ministro delegato per le pari opportunità. A tal fine le società sono tenute a comunicare la composizione degli organi sociali e le eventuali variazioni in corso di mandato. Inoltre, per garantire un controllo “diffuso”, a chiunque vi abbia interesse è data la possibilità di segnalare situazioni non conformi alle nuove norme. Qualora, a seguito di diffida formale, la società non ripristini tempestivamente l’equilibrio tra i generi, la sanzione è la decadenza dell’organo sociale interessato.

Più precisamente se non viene accertato il mancato rispetto della quota, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità diffida la società a ripristinare l’equilibrio tra i generi entro 60 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida è fissato un ulteriore termine di 60 giorni decorso il quale, ove la società non provveda ad adeguarsi, i componenti dell’organo decadono.

Il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è la struttura deputata ad espletare le funzioni di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione della normativa al fine di assicurare il raggiungimento di un’adeguata rappresentatività di genere nelle attività economiche ed una più incisiva presenza femminile nella governance delle imprese. Si riportano di seguito i principali compiti istruttori che il Dipartimento per le pari opportunità è chiamato a svolgere:

Ovviamente il contenuto del Dpr dovrà essere considerato ed applicato anche nella composizione delle liste elettorali.

La rappresentanza paritaria delle donne e degli uomini al processo decisionale pubblico è un diritto fondamentale. La scarsa presenza delle donne costituisce un grave deficit democratico. Una democrazia moderna e giusta richiede la parità di genere. Ad occhi internazionali, la realtà femminile nel nostro Paese appare ancora caratterizzata dalla “persistenza e pervasività dell’atteggiamento patriarcale e degli stereotipi radicati sui ruoli e sulle responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società”. Con questa osservazione il Comitato per l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna mostra forti preoccupazioni per il permanere di svariate discriminazioni quali la grave sottorappresentanza nelle cariche politiche e pubbliche, gli svantaggi esistenti nel mercato del lavoro, le violenze subite, lo stato di emarginazione delle donne immigrate. In particolare la scarsa presenza delle donne nella sfera politica, rappresenta un aspetto critico della condizione femminile italiana. I dati, sconfortanti, sono noti. Per questa ragione e con l’obiettivo di contribuire a creare condizioni culturali e formative tali da incrementare la presenza delle donne nei luoghi della politica, il Dipartimento delle Pari Opportunità ha invitato le Università italiane ad organizzare i corsi “Donne, Politica, Istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica”.

È  giunto il momento di attuare azioni concrete anche in vista delle elezioni europee del 2014!

Sostengo l’idea per cui l’uguaglianza di genere debba essere una condizione atta a modernizzare i nostri sistemi politici, in modo che le donne e gli uomini, possano godere, in egual misura, e condividere diritti responsabilità e potere.

La parità di genere, al centro delle iniziative europee, porterebbe al coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, aumenterebbe la legittimità dell’UE e condurrebbe ad una progressione verso politiche che riflettono le esigenze e le aspirazioni di tutti gli europei.

La campagna della European Women’s Lobby “50/50” mira a raggiungere l’equilibrio di genere in tutte le istituzioni europee a partire dalle elezioni europee del 2014.

La Lobby Europea delle Donne coordinerà, all’interno della campagna di cui sopra, a partire dal febbraio 2013, sino alle elezioni europee del maggio 2014, un progetto di Network di Mentoring Politico in favore di Donne di origine straniera o appartenenti alle minoranze etniche.

Lo scopo è di fornire alle partecipanti una formazione completa sulle politiche europee, di favorire l’espansione del network politico e dare strumenti per competere e per ottenere un buon posizionamento sulla lista dei propri partiti politici, nelle prossime elezioni europee.

Tutto questo grazie all’aiuto di deputate ed eurodeputate italiane nonché, nella stessa formazione, dei Paesi stranieri.

I principi delle pari opportunità definiti nella normativa europea, sono stati recepiti in Italia con il D.Lgs. 215/2003, il D.Lgs. 216/2003 e la L. 67/2006.

Il Decreto legislativo 11/04/2006 n° 198 (G.U. 31/05/2006) è conosciuto come “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. Questo provvedimento pone le basi del riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità e stabilisce:

Il Decreto individua le varie forme di discriminazione e pone il divieto a qualsiasi tipo di discriminazione:

Individua inoltre alcune forme di finanziamento specifiche.

Il Decreto Legislativo n° 5 del 25/10/2010 (G.U. n° 29 del 5/02/2010) modifica il D.lgs. 198/06 “Codice delle pari opportunità” e rafforza il principio della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini e prevede sanzioni più severe in caso di violazione di tali principi.

La legge 183 del 4 novembre 2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” interviene sulla disciplina delle pari opportunità e dell’impiego femminile.

In materia di impiego femminile, la legge delega il Governo:

La legge prevede anche che i Fondi comunitari – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Programma Operativo Nazionale (PON) – vengano impiegati prima di tutto per incrementare l’occupazione femminile facendo in modo di supportare sia le attività formative che quelle di accompagnamento e inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare si insiste sulla necessità di rafforzare le garanzie che consentano l’effettiva parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione: la stessa legge ipotizza la realizzazione di sistemi di raccolta ed elaborazione dati che siano in grado di far emergere e di misurare la discriminazione di genere, anche di tipo retributivo.

La legge richiede poi che si definiscano chiaramente i doveri dei datori di lavoro in tema di attenzione al genere ed esprime esplicitamente l’opportunità di potenziare e favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.
L’articolo 21 “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere a chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” è interamente dedicato alle pari opportunità e al benessere di chi lavora nella Pubblica Amministrazione. Stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione si doti obbligatoriamente di un “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce e unifica i preesistenti comitati per le pari opportunità e i comitati contro il fenomeno del mobbing.

Le politiche e gli organismi di parità in Italia sono:

Gli organismi di parità

Gli organismi di parità sono strumenti di osservazione, discussione e promozione di politiche di uguaglianza fra i generi (donna – uomo) e fra le diversità (culturali, disabilità, orientamento sessuale, razza).

Il Dipartimento per le Pari Opportunità

Nel 1995, sulla scia della Conferenza Mondiale sulle donne di Pechino, nasceva il Ministero per le pari opportunità a cui ha fatto seguito il Dipartimento per le pari opportunità.
Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituisce la struttura amministrativa e funzionale per la realizzazione delle politiche di parità governative ed assiste il Ministro per le Pari Opportunità. Sin dalla sua istituzione ha elaborato numerose proposte di leggi governative, sviluppato interventi di coordinamento degli organismi e rappresentato l’Italia presso le organizzazioni internazionali.

La Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna

Il 12 giugno 1984, in concomitanza agli altri paesi europei, veniva istituita la Commissione Nazionale per la parità e la pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio, composta da 30 donne nominate nell’ambito delle associazioni e dei movimenti maggiormente rappresentative. Svolge un’importante azione di sensibilizzazione e di promozione per l’adeguamento della legislazione e per l’abolizione della segregazione sia orizzontale che verticale.

Il Comitato Nazionale di Parità

Il Comitato Nazionale di Parità fu creato nel 1983, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quale organismo consultivo a supporto dell’azione del Presidente del Consiglio, al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo all’uguaglianza delle donne nell’accesso al lavoro e sul lavoro e nella progressione professionale e di carriera. È composto da donne designate dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro.

Il comitato per l’imprenditoria femminile, istituito presso il Ministero dell’Industria

È stato creato a sostegno della legge 215/92 per promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale fornendo lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.

La consigliera o il consigliere nazionale di parità

Sono pubblici ufficiali nominati sia a livello nazionale (dove sono componenti del Comitato nazionale di parità) sia a livello regionale o provinciale (inseriti in organismi istituzionali in materia di lavoro). Essi hanno funzione di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, hanno l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza.

Le commissioni di parità

Sono costituite a livello regionale – Commissioni Regionali di Parità costituite con leggi regionali – e locale – Commissioni Provinciali e Comunali – hanno formulato fin dagli anni ’90 molteplici proposte e progettualità svolgendo un’importante funzione di rappresentanza e promozione delle politiche di genere sul territorio e ottenendo importanti risultati quali per es. la legge dell’imprenditoria femminile.

I Comitati Pari Opportunità

Istituiti sulla base dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, sono istituiti presso ogni amministrazione con i seguenti compiti:

La legge 183 del 4 novembre 2010 ha sostituito i comitati per le pari opportunità con i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

I C.U.G.

Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.), istituito con la legge 183/2010 (art.21) – che sostituisce e unifica i preesistenti comitati per le pari opportunità e i comitati contro il fenomeno del mobbing – è composto da membri designati dalle organizzazioni sindacali e dall’amministrazione, con presenza paritaria di uomini e donne e ha ruoli di consulenza, proposta e verifica ai fini del rispetto delle pari opportunità e della tutela dalla violenza.

Pari opportunità e pubblica amministrazione

Alla IV conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel settembre 1995, furono proclamati due principi guida quali l’empowerment, per perseguire le condizioni per una presenza egualitaria di genere, nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, promuovendo una equivalente presenza di entrambi i generi, negli organismi di nomina governativa e negli incarichi di responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Il secondo obiettivo è il mainstreaming, cioè l’integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche governative da realizzare attraverso il coordinamento strutturale e permanente dell’azione dei ministeri, e verificando l’attuazione delle normative in materia di parità.

Il terzo, la diffusione dei dati e delle informazioni disaggregate per sesso.

Il quarto, il recepimento, nel processo di riforma dell’istruzione, dei saperi innovativi delle donne.

Tali principi sono stati recepiti dalla Direttiva P.C.M. 27 marzo 1997 “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini” (direttiva Prodi)

Il D. Lgs. 165/2001, all’art. 7 – comma 1 – Gestione delle risorse umane, stabilisce che le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro. L’art. 57 invece riserva alle donne almeno 1/3 dei componenti delle commissioni di concorso.

Al Forum PA 2010, il convegno “Le azioni per le pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni” vede ai primi posti, per la presenza femminile, la regione Lazio; le province di TriestePistoia e Reggio Emilia; il comune di Forlì futuro@lfemminile al FORUM PA 2010.

Dopo i rilievi mossi dalla Corte Costituzionale, all’art. 51 è stato aggiunto un secondo comma:« a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini »

L’art. 51 Co. rappresenta un grosso passo avanti nell’affermazione del principio di pari opportunità per la prima volta espresso nella Carta Costituzionale. La norma, programmatica, consentirà al legislatore di avere una grande scelta relativamente all’adozione di provvedimenti

Ciò che vale per le società pubbliche, da Dpr, è stato tenuto conto anche per le liste elettorali: unica eccezione, come aritmetica insegna, è quella in cui, eventualmente, i candidati siano stati meno di tre in lista.

Nel prendere ad esempio l’attuazione delle quote rosa nelle liste elettorali, per le  elezioni amministrative che si svolgeranno a Caserta (in Campania), mentre i partiti si arrovellano alla ricerca dei candidati sindaci e delle possibili coalizioni, c’è anche un altro elemento che rischia di rendere ancora più teso il mese pre-elettorale. Sulla presentazione delle lista, infatti, c’è l’incubo delle nuove disposizioni previste dalla legge 215 del 23 novembre 2012, citata, in merito alla parità di genere che ha introdotto, per la prima volta alle elezioni amministrative, la doppia preferenza. Nella lista dei candidati un terzo dei posti dovrà essere garantito alle donne, pena l’esclusione della lista dalle elezioni, cosa che però avviene solo nei Comuni sopra ai 15mila abitanti e, quindi, per la provincia di Caserta, a Maddaloni, Marcianise e San Felice a Cancello. Ecco di seguito quanto stabilito dalla legge.

Parità nella vita politica. La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto, come si è visto sopra, disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere anche nelle amministrazioni locali. Viene in primo luogo modificata la normativa per l’elezione dei consigli comunali. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la legge, riprendendo un modello già sperimentato dalla legge elettorale regionale della Campania,  prevede una duplice misura, la cd. quota di lista. E cioè nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; peraltro, solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il mancato rispetto della quota può determinare la decadenza della lista; l’introduzione della cd. doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Per tutti i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è comunque previsto che nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.                                                      In secondo luogo, il sindaco ed il presidente della provincia sono tenuti a nominare la giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi e gli statuti comunali e provinciali dove stabilire norme per “garantire”, e non più semplicemente “promuovere”, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Nella legge sulla par condicio, viene infine sancito il principio secondo cui i mezzi di informazione, nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione.

Una ulteriore misura volta a favorire la parità di genere nella politica è stata introdotta dalla legge di riforma del finanziamento della politica che prevede la decurtazione del 5% dei contributi per i partiti che presentano un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale. La disposizione si applica alle elezioni politiche, europee e regionali (art. 1, comma 7, L. 96 /2012).

E’ da tener presente, infine, che per quanto riguarda la disciplina dei partiti, l’Assemblea della Camera, nell’ambito della proposta di legge approvata definitivamente il 5 luglio 2012 (legge n. 96 del 2012), in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici ha introdotto un emendamento (em. 1.212, Amici ed altri), in base al quale i contributi pubblici spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l’elezione dell’assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all’unità superiore.

 

Documentazione Aggiuntiva

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