sulla violenza alle donne sia in campo internazionale che nazionale ci corre l’obbligo esaminare e capire le cause che generano le violenze in ogni singolo stato, continente e ciò perché conoscendo la causa si può in un certo qual senso essere più vicini ad una soluzione o riduzione del fenomeno.

Nella ricerca fra i continenti è da dire che ogni anno nel mondo, un quinto di tutti gli omicidi è costituito dall’uccisione di donne e bambine valutata  in 66mila persone. E’ noto come a guidare la classifica, quale tasso di criminalità più avanzata è costituita dal Sud Africa, Sud America, i Caraibi e l’America centrale. Tra i singoli Paesi al primo posto c’è El Salvador con 12 feminicidi ogni centomila donne, seguito da Jamaica (10.9), Guatemala (9.7), Sud Africa (9.6) e dalla Federazione Russa (8.7). E mentre in questi Paesi la violenza fermenta in un clima ove i criminali vengono garantiti da una impunità, in Francia e Portogallo la violenza è fatta da una persona conosciuta, vuoi convivente, marito o fidanzato, insomma un membro di famiglia e pressappoco questi connotati valgono per l’intera Europa. A tale penoso fenomeno è da aggiungere che l’80% delle donne subisce una violenza sessuale essendo oggetto di un traffico internazionale in tal senso.

Si legge nei notiziari che la violenza alle donne più diffusa si trova in India ove le donne e le giovani vengono vendute come schiave, vengono abusate sessualmente, vengono date in spose anche a 10 anni e se si ribellano vengono bruciate vive. Di qui la grande rivolta delle donne e degli studenti contro la violenza e di qui la promessa del Ministro dell’Interno di inasprire le pene in alcuni casi eccezionali di violenza sessuale ovvero sottoponendo il violentatore dalla pena dell’ergastolo a quella capitale. A tale triste episodio è da aggiungere lo stupro come arma da guerra: sembra che attualmente ciò stia accadendo in Siria.

In Messico le donne vengono stuprate, torturate e uccise e ciò perché molto spesso vengono assunte in aziende di proprietà multinazionale, le “maquilladores” ove vengono sottopagate e super sfruttate con turni anche di 12 ore al giorno togliendo, così facendo possibilità di lavoro agli uomini che sostengono il ruolo domestico della donna.

Certamente negli stati su citati le cause più possibili che generano il fenomeno della violenza sono rappresentate non solo da una grande disoccupazione, povertà,  annullamento dell’economia contadina ma anche da un ferma volontà da parte degli uomini di dominio, di controllo e oppressione delle donne.

Anche la scusa dell’appartenenza religiosa può fornire un grande alibi alla diffusione della violenza. Prendiamo ad esempio i fondamentalisti islamici che hanno per obiettivo l’impedimento dell’alfabetizzazione delle donne, le vaccinazioni contro poliomielite e morbillo, così il Pakistan ove le donne subiscono le nozze forzate, delitti d’onore, la prostituzione, lo stupro fino all’annientamento con l’acido; così in Afghanistan ove persiste la violenza alle donne, alle ragazzine tra i 10 ed i 16 anni date in spose e magari molto spesso costrette dal marito a prostituirsi: in tali situazioni sopra citate la polizia è inerme e molo spesso le donne preferiscono ammazzarsi anziché subire le violenze su citate.

In Afghanistan le donne che cercano di fuggire da un matrimonio forzato o da un marito violento vengono messe in carcere anche con i loro bambini di tenera età per il loro mantenimento.

Qualche anno fa, nella giornata dell’8 marzo, mi trovavo personalmente in Turchia presso le amiche giuriste di cui sono un’esponente facendo parte del beaureau internazionale delle Giuriste (F.I.F.C.J.). In tale occasione notavo come tutte le donne, per festeggiare la giornata internazionale delle donne, erano completamente coperte da un chador. Le colleghe giuriste tunisine mi facevano notare come la cultura della parità era ancora assente in quel paese ma, ad una attenta analisi e indagine del tutto,  venivo a scoprire che le stesse subivano una violenza in tal senso altrimenti sarebbero state punite dai rispettivi mariti e dalle istituzioni vuoi religiose e non.

Recentemente, nello scorso 15-19 ottobre in Roma, nel congresso internazionale di giuriste personalmente organizzato presso la Corte di Appello e in Campidoglio, è stato accettato all’unanimità la richiesta di un gruppo di avvocatesse di Dubai, di religione islamica, a far parte della nostra associazione (F.I.F.C.J.) attraverso l’escamotage di un’associazione di operatori di diritto che si trovava in Inghilterra, per non sottostare alle ire istituzionali del proprio paese se avessero costituito lì una associazione di donne giuriste.

A questo punto  ci corre spontanea chiederci quali sono e se ci sono leggi statali che  tutelano le donne per le violenze che subiscono ognuna nei rispettivi paesi di appartenenza:

 

Così in India – Nel 2013 il Parlamento indiano ha votato emendamenti al codice penale, introducendo il reato di stalking come un’offesa di stampo criminale. Uno stalker può essere punito con il carcere fino a 3 anni nel caso di una prima denuncia, e con pene più severe (fino a cinque anni) nel caso di una reiterazione del crimine. Sono previste anche sanzioni economiche.

Messico – Nonostante le violenze e gli omicidi sulle donne che occupano sistematicamente le prime pagine dei principali quotidiani internazionali, in Messico il femminicidio tuttora resta impunito e non si configura come specifico reato. La situazione in città come Ciudad Juarez è drammatica e tra il 2010 e il 2012 il Messico è stato il paese dove in proporzione sono maggiormente aumentati gli omicidi di donne.

Stati Uniti – Il primo stato americano che ha criminalizzato il reato di stalking è stata la California nel 1990, a seguito di numerosi casi accaduti proprio nel Golden State, incluso il tentato omicidio dell’attrice Theresa Saldana, il massacro attuato da Richard Farley nel 1988 e l’omicidio dell’attrice Rebecca Schaeffer nel 1989. Dopo la California, nel giro di tre anni, tutti gli Stati americani hanno seguito l’esempio dotandosi di norme anti-stalking, che prevedono una serie di pene molto rigide, incluso il carcere.

Canada – La sezione 264 del Codice penale canadese, dedicata alle molestie criminali, fa diretto riferimento al reato di stalking. Il pacchetto di norme è entrato in vigore nel 1993, con l’intenzione di rafforzare le leggi a tutela delle donne. Lo stalking viene considerato una sorta di “offesa ibrida”, che può essere punita con il carcere fino a 10 anni nel caso di fatti particolarmente gravi.

Australia – Nel 1994 lo stato del Queensland è stato il primo a dotarsi di una legge anti-stalking e contro le violenze domestiche. Le pene variano da un massimo di 10 anni di prigione a una multa nel caso in cui lo stalking sia di bassa intensità. Le leggi australiane hanno una peculiarità. A differenza della legislazione statunitense, le norme australiane non richiedono che la vittima provi di aver sofferto di stress, ansie e paure in seguito all’azione dello stalker. In alcuni Stati, poi, la legge ha una valenza extra-territoriale, ovvero lo stalker può essere portato in tribunale dalla vittima anche se risiedono in Stati diversi.

Cina – Nell’Impero Celeste lo stalking è stato espressamente proibito nel 1987 e recentemente la vecchia normativa è stata sostituita da norme più al passo con i tempi che classifica fattispecie che si verificano su internet.

Giappone – Nel 2000, sulla scia dell’omicidio di Shiori Ino, una studentessa universitaria di 21 anni brutalmente assassinata da uno stalker nel 1999, Tokyo si dotata di una legge anti-stalking, visto come “un crimine che interferisce sulla tranquillità e la qualità di vita delle persone colpite”. Tuttavia, recentemente sono riesplose le polemiche perché la legge, adottata tredici anni fa e mai più modificata presta il fianco a molte critiche e – di fatto – non tutela fino in fondo le donne aggredite. Hotoke tsukutte tamashii irezu Costruire una statua di Buddha senza mettergli dentro l’anima. E’ un modo di dire giapponese che significa che è stata costruita una struttura apparentemente utile, ma che poi risulta priva di contenuti e totalmente inefficace Così la stampa nipponica addita la legge anti-stalking del 2000 e continua a fare pressioni sul mondo della politica affinché la modifichi, adeguandola ai tempi e alle minacce della rete.

Germania – I dati che arrivano da Berlino dicono che solo nel 2011 il 49% delle donne uccise è stato vittima di compagni e mariti violenti. Dal 2002 in Germania vige una legge per prevenire le violenze domestiche e la figura del giudice di Famiglia interviene per evitare il protrarsi di situazioni a rischio che possono compromettere l’esistenza stessa di uno dei due partner della coppia o dei loro figli. Ai mariti violenti viene impedito il contatto con le loro vittime, che – se ne hanno bisogno – possono essere accolte in apposite case comuni. Dal 2008 esiste poi una legge anti-stalking.

Austria – A Vienna la prima legge sulla violenza entro le mura di casa è datata 1996 ed è stata più volte modificata nel corso degli anni. Attraverso lo strumento delle ordinanze di protezione delle vittime (che possono essere emanate anche da tribunali civili) il soggetto violento viene immediatamente allontanato dalla casa comune, disinnescando così il suo potenziale distruttivo.

Gran Bretagna – A Londra lo stalking è stato criminalizzato nel 1997. Le pene arrivano fino a 6 mesi di detenzione e aumentano se ci si trova in presenza di denunce reiterate. La Corte può anche emanare un ordine restrittivo, che arriva fino a una pena massima di 5 anni di reclusione qualora venga violato.

Scozia – La fattispecie dello stalking non rientra tra i cosiddetti “crimini d’offesa”, ma viene comunque gestito come delitto. La vittima può adire le vie legali contro il suo stalker e una Corte valuta di caso in caso se è necessario emanare ordini restrittivi o, per i fatti più gravi, se comminare la galera.

Spagna – Il reato di stalking è stato introdotto nel codice penale nel 1989 e nel 2004 i legislatori spagnoli hanno stabilito l’istituzione di tribunali ad hoc per le violenze che vengono compiute all’interno di una coppia di conviventi. In più, la legge spagnola sostiene l’elemento debole della coppia, fornendo sia un aiuto finanziario che pratico – attraverso l’intervento delle forze di polizia – per permettere alla parte offesa di poter abbandonare la casa comune.

Francia – Con una legge del 2010 vengono stabilite pene severe non solo per chi usa violenza sul coniuge/compagno in termini psicologici e fisici, ma anche per chi abusa verbalmente del proprio convivente, che – se lo ritiene opportuno – può denunciare alle autorità eventuali insulti che gli sono stati rivolti. In modo specifico, sulle violenze fisiche una norma varata a luglio scorso prevede l’immediato allontanamento del convivente dal tetto comune e l’irrigidimento delle pene in termini di galera.

Relativamente all’Italia, in un breve recente excursus piace riportare la legge 69 del 1996 che ha inserito i reati di violenza sessuale tra i reati contro la persona e non contro la morale.

Il 4 aprile 2001 si è avuta la legge n. 154 relativa alle misure contro la violenza familiare.

Proposta nel 97 dal ministro Finocchiaro la legge tratta di una tutela civilistica che affida al giudice civile il compito di adottare d’urgenza un ordine finalizzato ad assicurare e potenziare la protezione del soggetto o soggetti che subiscono violenza. L’obiettivo della legge è quello di accrescere l’efficacia dell’intervento istituzionale e giudiziario per prevenire e combattere le violenze contro le donne, in particolare nelle relazioni familiari. La violenza in famiglia è stato per lungo tempo un fenomeno nascosto, sommerso e poco visibile. Le donne avevano paura a denunciare il coniuge o familiare violento in nome di una antica cultura per la quale l’unità del nucleo familiare deve essere comunque preservata e per il permanere della dipendenza economica delle donne dagli uomini.

Fino a quel momento c’era stata una reticenza a denunciare la violenza come se la famiglia fosse stata una specie di zona franca nel rispetto della privatezza delle relazioni: di qui un atteggiamento passivo delle istituzioni, delle forze dell’ordine di fronte a gravissimi episodi di violenza e maltrattamenti in famiglia.

In tale contesto la donna si rivolge alla giustizia non per la punizione del colpevole ma per ottenere la realizzazione di una condizione di sicurezza e di tranquillità per sé e per i figli.

Prima di questa legge le donne che subivano pesanti violenze in famiglia potevano solo esporre denuncia ed andarsene di casa.

 

Più determinante in tema di violenza risulta la legge del 23 aprile 2009 n. 38 relativo alle “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”

Tale legge ha origine dal decreto-legge del 23.02.2009 n. 11 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori sotto il dicastero del Ministro della Pari Opportunità Mara Carfagna nonché ha origine anche da molte leggi di iniziativa parlamentare.

Il primo disegno di legge presentato in Parlamento sullo stalking è del 2004 ma bisogna aspettare il 2009 perché l’Italia si allinei con gli atri Paesi europei e con le normative antistalking; il termine, stalking, è mutuato da to stalk: “dare la caccia, fare la posta” ed il reato stigmatizza le violenze  e le molestie continuative.

La nuova fattispecie di reato ha colmato un pericoloso vuoto normativo; in assenza di un riferimento giuridico specifico, si faceva riferimento all’articolo 666 del Codice Penale su “Molestie o disturbo alle persone” e relativo alla pubblica quiete, oppure,

in alcuni casi, si riconduceva la condotta al reato di “violenza privata” o alle “lesioni personali”, perché non era prevista la fattispecie delle molestie persecutorie in sé e l’aspetto innovativo è affrontato dall’art. 7 all’art. 12 della legge in cui si disciplina

la fattispecie giuridica di atti persecutori, puniti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, con l’aggravante dell’aumento fino alla metà se a “danno di minore, donna in stato di gravidanza, persona con disabilità (…)” o se il soggetto è già ammonito.

In particolare l’art. 7 della legge introduce l’art. 612 bis c.p. ed è il fulcro concettuale oltre che normativo della legge, con le “modifiche al codice penale”. E la previsione della nuova fattispecie di reato chiamata atti persecutori ed indicata testualmente

nel codice penale: “art. 612-bis (Atti persecutori)”.

Gli elementi e gli aspetti maggiormente rilevanti della fattispecie sono:

Altro aspetto caratterizzante la legge è il nuovo ruolo riconosciuto in capo al Questore. L’art. 8, infatti, recita che, fino a quando non è esposta querela, “la persona offesa può esporre i fatti all’Autorità avanzando la richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta”, la legge prevede, ed è strumento importante, che prima della querela la vittima di stalking possa rivolgersi

alle autorità di polizia e chiedere l’ammonimento dell’autore delle molestie. Lo stalking si presenta in forme infinite – da quelle sottilissime (comprese quelle offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione) fino all’atto più estremo, spesso preceduto

da un crescendo di minacce – ed il legislatore ha dovuto declinare le caratteristiche

del fenomeno e la sua reiterazione dell’atto persecutorio per definire con oggettività e con la massima univocità possibile, l’atto sanzionato penalmente; gli effetti dell’applicazione della legge sono positivi senz’altro positivi, come dimostrano il numero degli arresti, e delle denunce presentate nonché il ricorso alla misura dell’ammonimento, utile a scoraggiare le cosiddette forme più leggere di stalking.

Sulla base del percorso normativo avviato dalla legge nazionale, compete alle regioni l’assistenza alle vittime di stalking, assistenza che viene gestita attraverso i servizi sanitari e sociali di propria competenza.

Inoltre nel recepire lo spirito della norma nazionale, spetta alle regioni  istituire servizi antistalking presso le Asl, centri antiviolenza e tutte le strutture che svolgono assistenza psicologica e socio sanitaria nonché un osservatorio regionale che avrà, tra

gli altri, il compito di monitorare ed analizzare il fenomeno dello stalking e promuovere campagne di sensibilizzazione, azioni di contrasto e strategie di prevenzione del fenomeno. L’approvazione in ottobre 2011 dell’Ordine di Protezione Europeo nei confronti delle vittime di Stalking da parte delle Commissioni competenti del Parlamento europeo è un ulteriore passo avanti nel contrasto del fenomeno della violenza alla donna come sotto forma di una responsabilità dell’intero parlamento europeo e quindi condivisa.

 

In Europa, ove è diffusa quale religione il cristianesimo la violenza come si è su accennato è molto presente in ambito familiare come pure con l’amante, con i conoscenti, col corteggiatore.

 

In tale ambito le cause che possono determinare la violenza contro le donne è da esaminare il rispetto di una realtà socio economico, culturale di evidente maggior progresso rispetto alle altre nazioni fin qui esaminate, ripeto è da esaminare anche l’aspetto delle neuroscienze forensi.

 
 

Le «neuroscienze forensi» si stanno affermando come una delle novità più importanti nelle scienze giuridiche e sempre più magistrati considerano le analisi e i test neurobiologici come elementi del processo. Di esempi ce ne sono già diversi in Italia, a volte clamorosi. Come lo sconto di pena applicato a un omicida con problemi ai lobi frontali del cervello e con una mappa genetica che dimostrava una vulnerabilità alla violenza. E ancora la dimostrazione scientifica che il delitto di un quarantenne veneto (massacrò a coltellate la fidanzata) può essere stato favorito dalla quasi totale mancanza di vitamina B12 provocata da una dieta vegana (senza integratori) protratta per più di 25 anni.

Nello studio delle «neuroscienze forensi» l’Italia è all’avanguardia ed è nato il primo Centro di studi e ricerche condiviso tra le Università di Pisa, di Padova e Torino .  Il Centro di Studi si è costituito anche nell’Associazione diritto-mente-cervello (Di.Me.Ce.), di cui il professor Gulotta è presidente. Il Centro studi ha come finalità lo studio delle basi neurobiologiche del comportamento umano normale e deviante.

Il programma congiunto utilizza le moderne metodologie di studio del cervello, dalla risonanza magnetica strutturale ad alta definizione e funzionale agli studi di genetica molecolare per capire i correlati alla base del controllo del comportamento, in particolare del comportamento impulsivo e dell’aggressività , nel soggetto sano ed in presenza di disturbi psichici. Tale programma si estende anche alle potenziali applicazioni in campo psichiatrico forense e giuridico delle nuove conoscenze sui correlati cerebrali della personalità deviante e del comportamento antisociale e ciò al fine di rendere il più oggettiva possibile l’analisi psichiatrica. I giudici già oggi prendono in considerazioni aspetti sociali e psichiatrici dell’imputato assieme alla sua sfera.

Ma a questo punto ci corre l’obbligo, sempre nella ricerca delle cause che possono indurre l’uomo a fare violenza alla donna, di tener presente il libero arbitrio del soggetto e il determinismo. Ovvero ci chiediamo se un uomo afflitto da geni «cattivi» sia o meno libero di determinarsi. Secondo Pietrini dell’Università di Pisa e Sartori, dell’Università di Padova, direttore della Scuola di specializzazione in neurobiologia e direttore del master in neuropsicologia forense ci sono uomini che hanno particolari condizioni biologiche e che conducono una vita socialmente normale e altri che diventano criminali, come pure ci sono soggetti con infanzia a rischio e situazioni sociali di disagio che non delinquono e altri sì. Certamente una predisposizione indotta da fattori sociali, psichiatrici e adesso neurobiologici può avere in sede di giudizio le applicazioni di attenuanti. Le neuroscienze, impiegate da tempo in medicina e chirurgia, attualmente e per fortuna sono entrate a pieno titolo nei tribunali (così come è accaduto con altri esami scientifici come quello del Dna). E tutto quanto costituisce senz’altro un valido aiuto nel giudizio di imputabilità nel processo penale giudizio ad essere massimamente più obiettivo e giusto.

Così in un’ordinanza del Giudice dell’indagine preliminare di Como (D.ssa Luisa Lo Gatto) del 20.05.2011 nel considerare le condizioni psichiatriche del soggetto, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a 20 anni di reclusione, è stata applicata a Caia la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia per un trattamento di tipo psicoterapeutico e socio-ambientale.

E questa la riflessione che è scaturita dai ragazzi del corso qui presenti, dopo aver esaminato la storia di Luisa e Gianni. Ovvero il legislatore, nel condannare il violentatore, deve necessariamente tenere presente e applicare la neuroscienza forense e cioè deve anche considerare lo stato psicologico del violentatore.

Rapportandoci a quanto poc’anzi riferito, passiamo ad esaminare il classico esempio sopra citato di stalking avvenuto in Francia,  il cui testo è stato consegnato in Porto (Portogallo) il 7 maggio 2012 dalla federazione internazionale delle giuriste durante una riunione del beaureau a tutte le giuriste provenienti dall’Africa, America, America Latina ed Europa per apporre le leggi del proprio stato agli episodi di violenze continuate contenute nel testo e ciò per capire l’applicazione pratica della legge sullo stalking in Italia nonché su quella recente legge dell’ottobre scorso n. 119/2013 riesaminata poi in una riflessione finale.

 

 

Legge 119/2013 del 15 ottobre 2013 contro la violenza di genere

R i f l e s s i o n i

Il 15 ottobre 2013 il Senato ha convertito in legge (L. 119/2013) il decreto legge n° 93 del 14.08.2013 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere.

Appare opportuno a questo punto evidenziare le note peculiari sulla violenza di genere espresse nella novella legge. Queste si caratterizzano in:

Pene più severe ovvero il decreto prevede l’aumento di un terzo della pena se alla violenza assiste un minore e/o se la vittima è in gravidanza e/o se la violenza è commessa dal coniuge (anche se separato) e dal compagno (anche se non convivente);
Arresto obbligatorio in flagranza. E’previsto l’arresto obbligatorio in caso di flagranza per reati di maltrattamento familiare e stalking. Ciò significa che le forze dell’ordine saranno obbligate al fermo di colui che viene sorpreso in un atto di violenza domestica o di stalking.

Allontanamento del coniuge violento da casa. Ovvero alle forze di polizia viene data la possibilità di buttare fuori di casa il coniuge (o compagno) violento se c’è un rischio per l’integrità fisica della donna. Viene così impedito a chi è violento in casa di avvicinarsi ai luoghi domestici. I destinatari di questo provvedimento potranno essere controllati attraverso il braccialetto elettronico;

Querela irrevocabile e cioè una volta sporta querela per violenza e maltrattamenti, quella querela sarà irrevocabile per i casi gravi. Si sottrae dunque la vittima al rischio di una nuova intimidazione tendente a farle ritirare la querela».
Corsia giudiziaria preferenziale. Con questo decreto, i tribunali potranno adottare delle corsie preferenziali per i processi per femminicidio e per maltrattamenti;
Patrocinio gratuito, ovvero per chi è vittima di stalking o maltrattamenti e non si può permettere un avvocato, è ora previsto il patrocinio legale gratuito.

Permesso di soggiorno alle vittime straniere, e cioè per motivi umanitari viene concesso il permesso di soggiorno agli stranieri che subiscono violenze.

Infine le vittime di violenza saranno continuamente informate sull’iter giudiziario. Più precisamente la vittima di violenza o maltrattamenti sarà costantemente informata sulla condizione giudiziaria del colpevole (se si trova in carcere o in libertà, se è stato condannato, ecc…) e ciò perché spesso la vittima non sapeva che fine aveva fatto il processo a carico dell’autore delle violenze. Ora la vittima sarà informata, ad esempio, della scarcerazione del denunciato».

Il Decreto Legge, anche se positivo nel suo insieme attraverso un inasprimento delle pene e anche nella possibilità dell’allontanamento da casa del coniuge violento, risulta, però, lacunoso e certamente non viene a risolvere gli aspetti fondamentali del problema della violenza sulle donne.

Voglio dire, più precisamente, che per risolvere la problematica si deve direttamente intervenire sul Codice di Procedura Penale e ciò perché una sentenza per un reato di violenza su una donna passi in giudicato (ossia diventi esecutiva e definitiva) in media in Italia servono 7 anni. Sono veramente troppi e solo con un intervento riformatore di tipo procedurale si può ovviare a questo problema. E’ da sottolineare, ancora, che queste misure non intervengono affatto sulla causa o sulle cause della violenza che devono essere necessariamente prevenute.
il Governo, anziché adottare provvedimenti vari, per attaccare a fondo la questione, dovrebbe avere un vero ministero delle Pari Opportunità: è questo che auspica e spinge fin da questo momento il Comitato della Regione Campania delle Pari Opportunità, di cui io risulto essere la Presidente della sottocommissione sulla “violenza di genere”.

 

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